La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante che riguarda i diritti dei lavoratori in cerca di occupazione. Secondo l'ordinanza numero 6988 del 2026, l'indennità di disoccupazione Naspi non può essere ottenuta quando il rapporto lavorativo si conclude attraverso un accordo consensuale tra il dipendente e l'azienda, anche nel caso in cui il lavoratore riceva un incentivo economico all'esodo. L'elemento determinante è l'assenza di una lettera di licenziamento regolarmente trasmessa.

La controversia che ha portato a questa decisione riguardava una dipendente che aveva accettato di lasciare il posto di lavoro in seguito a una riorganizzazione aziendale. L'accordo era stato formalizzato attraverso i canali sindacali ed era corredato da un compenso ulteriore. La lavoratrice aveva inizialmente percepito la Naspi, ma successivamente l'Inps aveva richiesto la restituzione della somma, sostenendo che mancavano i presupposti legali. I tribunali di primo e secondo grado avevano però riconosciuto il diritto all'indennità, considerando il licenziamento come effettivamente avvenuto dal punto di vista sostanziale, dato il contesto di ridimensionamento organizzativo.

La Suprema Corte ha invece deciso di annullare queste decisioni, ribadendo che in quel caso non vi era stato alcun licenziamento vero e proprio, nemmeno secondo le procedure previste dalla normativa vigente dal 1966. Le parti, secondo la Corte, avevano deliberatamente scelto di risolvere il contratto di comune accordo. Questo aspetto marca una differenza cruciale rispetto a quanto accade più frequentemente nella pratica lavorativa: nella maggior parte dei casi, infatti, gli incentivi all'esodo vengono applicati dopo che un licenziamento è già stato notificato, trasformandone poi gli effetti attraverso un accordo conciliativo. In quelle situazioni, il licenziamento sottostante garantisce comunque il riconoscimento dello status di disoccupato involontario, fondamentale per accedere alla Naspi.

La Corte ha inoltre sottolineato che i giudici di merito avevano commesso un errore metodologico nel ricorso all'analogia normativa. Secondo il verdetto, non esiste alcun vuoto legislativo da colmare: la legge numero 22 del 2015, articolo 3 comma 2, già disciplina espressamente i casi in cui la Naspi spetta anche in presenza di risoluzioni consensuali. Estendere questa protezione a situazioni diverse, semplicemente perché inquadrate in un contesto di ristrutturazione aziendale, comporterebbe una distorsione della legge che la Cassazione ha respinto categoricamente.

La sentenza rappresenta un chiarimento importante per il sistema italiano di tutela della disoccupazione: per ottenere la Naspi è necessario che il rapporto di lavoro sia terminato a causa di un vero licenziamento, non a causa di una scelta concordata tra il lavoratore e il datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia messo a disposizione incentivi economici per facilitare l'uscita dal rapporto di lavoro.