Un lavoratore del comparto agricolo e sistemazione idraulico-forestale ha perso la sua battaglia legale contro le limitazioni sull'indennità chilometrica stabilite dal contratto collettivo nazionale di categoria. La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato il ricorso presentato dal dipendente, che contestava la quantificazione dell'indennità prevista dall'articolo 54 del CCNL Agricoltura.

Al centro della controversia c'era il tetto massimo di dodici chilometri giornalieri fissato dall'azienda per il calcolo dell'indennità di trasferta. Il lavoratore aveva cercato di ottenere una deroga a questa limitazione, ritenendola penalizzante rispetto alla sua situazione contrattuale, ma il giudizio ha dato ragione all'impostazione contrattuale vigente.

La decisione della Corte napoletana si allinea con una consolidata giurisprudenza della Cassazione, che in più occasioni ha confermato la legittimità degli accordi che prevedono condizioni economiche meno favorevoli rispetto ai minimi garantiti dalle normative di categoria. Secondo la Suprema Corte, simili clausole contrattuali rispecchiano una libera volontà delle parti di trovare un equilibrio fra i diritti dei lavoratori e gli interessi organizzativi e economici dell'impresa.

Questa sentenza, risalente al marzo 2026, rappresenta un precedente importante per il settore agricolo, dove le dispute sugli ammontari delle indennità e i criteri di calcolo rimangono questioni ricorrenti. La decisione conferma che, nel quadro della contrattazione collettiva, le deroghe al ribasso rispetto ai parametri nazionali trovano protezione legale qualora siano il frutto di una negoziazione tra sindacati e datori di lavoro, anche quando impattano negativamente sulla busta paga del singolo dipendente.