L'intelligenza artificiale generativa ha trasformato i deepfake da curiosità tecnologica a pericolo concreto. Video e audio contraffatti possono rovinare carriere, influenzare scelte economiche e inquinare il dibattito pubblico con informazioni false. Per questa ragione, il nostro Paese sta mettendo a punto una difesa normativa strutturata contro questa minaccia.
Il primo passo risale a un anno fa con la Legge 132/2025, che ha introdotto nel codice penale una fattispecie criminale dedicata alla distribuzione di contenuti falsi creati o manipolati tramite intelligenza artificiale. Tuttavia, affrontare efficacemente questo fenomeno richiede una disciplina più ampia e organica. È in questo contesto che nasce il disegno di legge numero 644, attualmente in esame al Senato della Repubblica, che punta a un approccio complessivo alla protezione dell'identità personale nell'era digitale.
L'Italia non agisce in isolamento. La Danimarca ha fatto da apripista nel giugno 2025 con una storica riforma del diritto d'autore, la prima in Europa a riconoscere il diritto di ogni persona sul proprio corpo, volto e voce, vietandone la replica digitale senza consenso esplicito. La legge danese consente alle vittime di deepfake di chiedere la rimozione dei contenuti dalle piattaforme e offre risarcimenti agli artisti per usi non autorizzati, con protezione estesa fino a 50 anni dopo il decesso. Negli Stati Uniti, il No Fakes Act si muove sulla stessa linea, riconoscendo un controllo esclusivo sull'uso digitale dell'immagine e della voce, trasferibile agli eredi per 70 anni dopo la morte, oltre a introdurre procedure rapide di segnalazione e eliminazione.
Il testo italiano segue questa strada tracciata a livello internazionale. Il DDL 644 attribuisce a ogni persona un diritto esclusivo sulla propria identità personale, anche quando ricreata attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Risulta vietata qualsiasi riproduzione, simulazione o diffusione senza consenso esplicito, informato e documentato del nome, del volto, della voce, delle espressioni facciali e dell'identità visiva e sonora, indipendentemente dal fatto che siano alterate, simulate o modificate da sistemi di IA. La tutela si estende anche agli usi artistici o satirici qualora ledessero la dignità o la reputazione personale, sollevando tuttavia il delicato tema del bilanciamento tra protezione dell'identità e libertà di espressione creativa.
Tra le innovazioni più significative in discussione figura la presunzione di danno: in caso di deepfake, la legge darebbe per scontato il pregiudizio subito dalla vittima, trasferendo all'autore della manipolazione l'onere di provare il contrario. Si tratta di un capovolgimento di prospettiva che rafforza notevolmente la posizione delle persone colpite, spesso costrette a dimostrare danni difficili da documentare. Il disegno di legge introduce inoltre l'obbligo di trasparenza per chi diffonde contenuti artificialmente generati o alterati, una misura destinata a ridurre l'effetto-sorpresa e a consentire un consumo consapevole dell'informazione in un panorama mediatico sempre più complesso e permeato da contenuti sintetici.