Il Tribunale di Roma ha scritto un pezzo di storia della politica culturale italiana. La giudice Giulia Messina della III Sezione ha accolto il ricorso di un ente del terzo settore, stabilendo che i finanziamenti pubblici destinati alla cultura godono di una protezione speciale e non possono essere pignorati, nemmeno per debiti tributari. È la prima volta che una sentenza ribalta un orientamento che negli ultimi anni ha creato disastri nel settore.

La questione affonda le radici in una lunga disputa amministrativa. Nel dicembre 2008, il Ragioniere Generale dello Stato Mario Canzio aveva comunicato al Ministero della Cultura che gli operatori culturali potevano ricevere i fondi pubblici senza passare per i controlli tributari previsti dalla legge, considerato l'interesse pubblico prioritario nel sostenere le attività artistiche. Questo meccanismo di eccezione, basato sul principio dell'eccezione culturale, ha funzionato per quasi vent'anni senza problemi. Però tutto è cambiato nel marzo 2015, quando un dirigente del Bilancio della Ragioneria generale ha improvvisamente dichiarato un nuovo orientamento. Da quel momento, l'Agenzia delle Entrate ha iniziato a pignorare i contributi culturali come fossero pagamenti ordinari, causando danni economici a operatori sia grandi che piccoli, con sequestri di milioni di euro o anche di semplici migliaia.

Il meccanismo del pignoramento si basava sulla norma dell'articolo 48-bis del decreto presidenziale 602 del 1973, che obbliga qualsiasi Amministrazione pubblica a verificare presso l'Agenzia delle Entrate prima di erogare fondi superiori ai 5.000 euro. Durante gli anni dello strappo amministrativo del 2015, decine di operatori culturali si sono trovati i contributi bloccati e hanno presentato ricorsi sia presso i giudici dell'esecuzione che presso il Tar, spesso senza successo.

La sentenza della giudice Messina rappresenta il primo colpo d'arresto a questo meccanismo. Nel suo provvedimento, il magistrato ha riconosciuto che il finanziamento in questione rientra nella protezione dell'articolo 9 del decreto-legge numero 201 del 2024, confermando così la natura vincolante e speciale dei fondi culturali. L'Agenzia delle Entrate ha tentato di contrastare questa decisione presentando un reclamo, ma il tentativo non ha avuto seguito. Anzi, l'agenzia stessa ha rinunciato al pignoramento specifico in questione, segnalando un cambio di rotta.

Per il sottosegretario competente Mollicone, questa ordinanza rappresenta un atto che "mette in sicurezza il settore", riconoscendo finalmente la specificità dei finanziamenti vincolati a finalità culturali. La decisione del Tribunale romano potrebbe diventare un precedente decisivo per sbloccare le decine di situazioni ancora congelate nei cassetti della burocrazia, restituendo ossigeno a un comparto che ha sofferto anni di incertezza amministrativa e finanziaria.