Un'importante pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ribalta la posizione della Bulgaria in materia di riconoscimento dell'identità di genere. Il tribunale di Lussemburgo ha stabilito che una legislazione nazionale che impedisce a un cittadino di modificare i propri dati anagrafici relativi al genere contrasta con il diritto comunitario, soprattutto quando la persona ha esercitato il diritto di libera circolazione all'interno dell'Ue.

Il caso in questione riguarda una donna bulgara che, dopo aver iniziato un percorso di transizione in Italia e seguito una terapia ormonale, ha richiesto alle autorità del suo paese di origine la rettifica dei dati sull'atto di nascita. Nonostante i pareri medici favorevoli e il nuovo assetto identitario della persona, la Corte suprema di cassazione bulgara ha respinto la domanda. La decisione si basava su un'interpretazione ristretta del termine "sesso", inteso unicamente in senso biologico, e anteposto ai diritti individuali i cosiddetti "valori morali e religiosi" della società.

Nella sentenza odierna, i giudici europei hanno evidenziato come la mancata corrispondenza tra l'identità di genere vissuta concretamente da una persona e i dati ufficiali sulla carta d'identità genera ostacoli significativi all'esercizio della libertà di movimento dentro l'Ue. Questa discrepanza può esporre i cittadini a "notevoli difficoltà" durante i controlli d'identità e gli attraversamenti di frontiere, compromettendo un diritto fondamentale dello spazio Schengen.

La Corte ha inoltre ribadito che il diritto al rispetto della vita privata, sancito dalla normativa europea, obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione dei cittadini procedimenti "chiari, trasparenti e concretamente efficaci" per il riconoscimento legale dell'identità di genere. Non è quindi ammissibile bloccare questi processi invocando orientamenti interni o specifiche interpretazioni costituzionali.

Un ulteriore aspetto della sentenza merita attenzione: la Corte ribadisce che i giudici nazionali non possono considerarsi vincolati dalle interpretazioni della propria Corte costituzionale qualora queste si pongano in contrasto con l'applicazione del diritto dell'Unione così come definito dai tribunali di Lussemburgo. Questa posizione rafforza il primato della normativa comunitaria e rappresenta un monito verso quegli Stati che tentano di opporre resistenze locali agli standard europei in materia di diritti fondamentali.