La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza con importanti implicazioni sul regime sanzionatorio contro la Russia, chiarendo che il congelamento dei fondi comporta l'impedimento totale e incondizionato ai possessori di certificati di deposito di esercitare diritti di voto nelle assemblee degli azionisti. Una decisione che evidenzia come le misure restrittive dell'Ue si estendono ben oltre il semplice blocco patrimoniale, influenzando direttamente il diritto di partecipazione alle decisioni societarie.

Il caso sottoposto ai giudici lussemburghesi ha origine da una controversia scoppiata nel 2022 con la società olandese Stak, che funge da depositaria di azioni della Fortenova GroupTopCo e rilascia ricevute di deposito ai sottoscrittori. Tra i possessori figurava SBK Art, che controllava il 41,82% degli strumenti finanziari emessi. Quando Stak ha indetto l'assemblea generale per il 18 agosto 2022 ad Amsterdam, ha annunciato preventivamente che i soggetti colpiti da sanzioni sarebbero stati esclusi dall'esercizio dei diritti collegati ai certificati, incluso il voto. Nel giorno della riunione, SBK Art ha tentato ugualmente di far valere le proprie prerogative sia di persona che per via telematica, venendo però bloccata dall'accesso sia fisico che digitale al sistema di votazione.

Nella sua pronuncia, la Corte ha ritenuto che l'interpretazione più restrittiva delle norme sanzionatorie fosse corretta dal punto di vista legale. I giudici hanno affermato che i certificati di deposito, in quanto rappresentativi di titoli sottostanti, costituiscono a loro volta fondi nel significato dato dalle direttive europee. Pertanto, l'esercizio dei diritti di partecipazione e voto che derivano da tali strumenti deve essere equiparato all'utilizzo dei fondi medesimi, attività espressamente vietata dai provvedimenti restrittivi nei confronti di entità sanzionate.

L'aspetto maggiormente significativo della decisione risiede nella constatazione che l'esercizio di tali diritti produce conseguenze tangibili sui fondi stessi, anche se soltanto in modo indiretto. Una modifica nel volume, nell'importo, nella ubicazione, nella proprietà, nel possesso o nella destinazione dei fondi rappresenta infatti una violazione delle sanzioni nel momento in cui viene attuata da soggetti sottoposti a restrizioni. La Corte ha così confermato l'interpretazione severa secondo cui nessuna eccezione o margine di discrezionalità è ammesso quando si tratta di impedire ai detentori di certificati azionari di votare nelle assemblee generali.