La magistratura milanese traccia un nuovo solco nel dibattito etico e legale sul fine vita. La giudice per le indagini preliminari Sara Cipolla ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, accusato di aiuto al suicidio. L'imputazione riguardava l'accompagnamento, avvenuto nel 2022, di due pazienti terminali presso una struttura sanitaria elvetica, dove hanno scelto di terminare la propria esistenza.
Nel suo provvedimento, il giudice ha operato una distinzione concettuale di grande rilievo: il tema centrale non è il "diritto a morire", bensì il "diritto a una morte dignitosa". Cipolla ha richiamato la celebre massima senecana "non vivere bene è bene, ma vivere bene", evidenziando come il nucleo della questione sia preservare la qualità della vita nelle sue fasi conclusive. A fondamento di questa prospettiva, il magistrato ha citato la legge sul consenso informato del 2017, che già prevede il diritto all'autodeterminazione terapeutica e vieta l'«accanimento irragionevole» quando le cure risultano inutili e sproporzionate.
La decisione si appoggia su una consolidata giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale, con pronunciamenti del 2019, 2024 e il più recente del 2025, ha progressivamente definito il perimetro di tutela della dignità nella fase terminale. La saga iniziata con il caso emblematico di Eluana Englaro ha rappresentato l'apripista di questo percorso interpretativo. L'ultimo intervento della Consulta aggiunge ulteriori elementi: chiarisce che il sostegno vitale non riguarda solo i dispositivi tecnologici, ma anche i trattamenti medici alternativi prospettati dai clinici, come cicli chemioterapici o l'alimentazione enterale (Peg).
Nei due casi specifici sottoposti al vaglio della gip, i pazienti denominati Elena e Romano avevano rifiutato proprio questi ulteriori interventi terapeutici, considerandoli espressione di quell'ostinazione medica non conforme alla loro visione di esistenza dignitosa. La loro scelta, pertanto, rientra nella sfera di autodeterminazione già riconosciuta dall'ordinamento. La decisione del tribunale milanese rappresenta un'applicazione concreta di questi principi: l'accompagnamento verso strutture dove è possibile interrompere volontariamente la vita non costituisce violazione della norma sull'aiuto al suicidio quando il soggetto agisce in condizioni di lucidità e sofferenza terminale documentata.
Il pronunciamento apre uno squarcio nel complicato panorama normativo italiano sul fine vita. Sebbene il Paese non abbia ancora legiferato organicamente su questi aspetti, come hanno fatto altre democrazie europee, le magistrature stanno tracciando confini sempre più netti tra l'inaccettabile e il lecito, facendo leva sulla Costituzione e sulla crescente consapevolezza che la dignità umana deve accompagnare anche il momento della morte.