Il capitolo giudiziario della controversia sul pandoro natalizio di Chiara Ferragni si chiude senza processo nel merito. Il giudice Ilio Mannucci Pacini del tribunale di Milano ha disposto il non luogo a procedere nei confronti dell'influencer, del suo ex collaboratore Fabio Damato e di Francesco Cannillo di Cerealitalia. La decisione arriva a distanza di mesi dalla multa da oltre un milione di euro già comminata dall'Antitrust per le due campagne pubblicitarie condotte nel 2021 e 2022, ritenute ingannevoli perché suggerivano che l'acquisto dei dolci avrebbe sostenuto cause benefiche a favore di minori in difficoltà.
La pronuncia depositata oggi ribalta le accuse di truffa aggravata mosse dalla procura. Il fulcro della decisione riguarda proprio l'aggravante della minorata difesa dei consumatori: secondo il giudice, la semplice circostanza di raggiungere circa 30 milioni di follower attraverso i social media non è sufficiente a configurare un ostacolo significativo alla capacità difensiva del pubblico. La tesi della difesa trova supporto nel ragionamento secondo cui nella storia processuale italiana non risultano precedenti di condanne per pubblicità mendace su canali televisivi basate unicamente sul numero di spettatori raggiunti. Inoltre, osserva il giudice, la comunicazione di massa per mezzo della televisione rappresenta da sempre uno strumento con portata potenzialmente superiore ai social network.
Con la caduta dell'aggravante, l'imputazione principale è stata automaticamente riqualificata da truffa aggravata a semplice. Tale passaggio ha avuto conseguenze decisive: poiché la querela presentata dal Codacons e da altri ricorrenti privati è stata successivamente ritirata, il processo non poteva proseguire nel merito. "La sentenza accoglie pienamente la nostra difesa sul profilo cruciale della causa", commentano gli avvocati di Ferragni Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. "Il magistrato ha chiarito che la diffusione del messaggio, l'utilizzo delle piattaforme digitali e la dinamica relazionale tra influencer e audience non bastano da soli a integrare i presupposti legali per una minorata difesa".
Ciò detto, il giudice non ha esitato a sottolineare come sussista comunque un quadro "quantomeno dubbio" riguardante sia la falsità delle affermazioni impiegate nella promozione sia la loro capacità di fuorviare i consumatori. L'Antitrust aveva già concluso in tal senso, generando una sanzione amministrativa significativa. Il pm Cristian Barilli e l'aggiunto Eugenio Fusco, che avevano contestato l'aggravante, difficilmente ricorreranno in Cassazione secondo gli osservatori.
Un aspetto rimasto in ombra durante il procedimento riguarda l'identificazione concreta degli acquirenti e il verificarsi effettivo di una loro sovrapposizione con la platea di follower della Ferragni. Su questo punto il processo non ha fornito elementi probanti significativi. La vicenda si inscrive in un dibattito più ampio sulla responsabilità degli influencer nella comunicazione commerciale e sui limiti della norma penale quando applicata al fenomeno dei social media e della pubblicità digitale.