Una decisione netta quella del tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso presentato dal conduttore Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona. Con un'ordinanza collegiale risalente al 19 marzo 2026, i giudici hanno stabilito che i contenuti audio e video pubblicati dall'ex fotografo dei vip risultano chiaramente lesivi dell'onore, della reputazione e della riservatezza del giornalista. Secondo quanto comunicato dai legali di Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il tribunale ha riscontrato l'assenza totale dei requisiti necessari per invocare il diritto di cronaca o di critica, in particolare la verità, la pertinenza e la correttezza dell'esposizione.
La sentenza è particolarmente severa nel valutare le accuse di estorsioni sessuali attribuite a Signorini. I magistrati hanno evidenziato come tali imputazioni siano state propagandate come fatti certi senza alcuna verifica preliminare e senza riscontri documentali concreti. Una dinamica che configura una condotta diffamatoria aggravata non solo dal contenuto delle affermazioni, ma anche dalle modalità di diffusione scelta, ovvero i social network e le piattaforme di hosting. In sostanza, la corte ha stabilito che Corona non poteva rappresentare come verità accuse gravissime prive di fondamento fattuale.
Le conseguenze concrete per l'ex paparazzo sono significative. Corona è stato ordinato di rimuovere immediatamente tutti i messaggi compromessi dalle piattaforme digitali e dai gestori di contenuti online. In caso di mancato adempimento o di ritardo nell'esecuzione, dovrà versare una sanzione economica di 750 euro per ogni singola violazione e per ciascun giorno di inadempienza. Inoltre, è stato vietato di pubblicare in futuro contenuti analoghi, pena il ripetersi delle penalità economiche.
La decisione riafferma un principio fondamentale nel diritto dell'informazione: la libertà di espressione non può essere utilizzata indiscriminatamente per diffondere accuse gravi e non verificate, specialmente quando queste ledono profondamente la dignità personale e la reputazione altrui. Il tribunale ha respinto invece parzialmente il ricorso di Corona, accogliendo la sua richiesta di non essere obbligato alla consegna fisica dei supporti contenenti i materiali diffamatori.
Alfonso Signorini ha espresso soddisfazione per un provvedimento che, a suo giudizio, riconosce la portata della campagna diffamatoria subita e ripristina un equilibrio appropriato tra il diritto di informare e la protezione dei diritti personali. Il caso rappresenta un precedente significativo nella giurisprudenza italiana riguardante i limiti della comunicazione digitale e le responsabilità civili di chi pubblica contenuti potenzialmente lesivi online.