Un cittadino afghano non potrà essere rimpatriato dalla Svezia. La Corte europea dei diritti umani ha deciso all'unanimità di bloccare l'espulsione ordinata dalle autorità svedesi, ritenendo che l'uomo correrebbe "un rischio reale di subire maltrattamenti" qualora tornasse nel suo paese d'origine. La decisione arriva dopo che Stockholm aveva ripetutamente rifiutato la richiesta d'asilo presentata dall'uomo sin dal suo arrivo nel 2015.
Nella sua difesa, il ricorrente ha evidenziato molteplici fattori di vulnerabilità: la grave instabilità generale che caratterizza l'Afghanistan, la sua appartenenza all'etnia hazara, la regione di provenienza e una presunta conversione al cristianesimo o, quantomeno, il suo allontanamento dalla fede islamica. A questi elementi si aggiunge un aspetto cruciale emerso dal 2022: dopo quasi un decennio in Svezia, l'uomo ha assimilato profondamente lo stile di vita occidentale, circostanza che lo renderebbe particolarmente vulnerabile nel contesto del rigido regime talibano.
I magistrati di Strasburgo hanno riconosciuto che gli Stati mantengono il diritto sovrano di controllare ingressi, permanenze ed espulsioni di cittadini stranieri. Tuttavia, questa prerogativa rimane subordinata agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti umani, che impedisce il rimpatrio di persone quando esistono ragioni fondate di rischio concreto di tortura o maltrattamenti. Nel giudicare il caso specifico, la Corte ha criticato l'operato delle autorità svedesi, evidenziando come queste non abbiano valutato complessivamente i fattori pertinenti alla situazione del ricorrente.
Sebbene i giudici riconoscano che la sola situazione complessiva afghana non basti a giustificare il blocco dell'espulsione, hanno concluso che l'uomo affronta "rischi significativamente aumentati" dovuti alla sua identità etnica hazara. Un pericolo che si aggrava considerando il regime repressivo attualmente in vigore a Kabul, che punisce severamente il mancato rispetto delle normative imposte. La circostanza che l'afghano abbia lasciato il paese nel 2015, prima della presa del potere dei Talebani nel 2021, lo rende ulteriormente esposto, in quanto sprovvisto di qualsiasi esperienza di convivenza con il governo talebano.
Anche il profilo religioso riveste importanza nella sentenza. Pur non essendo pienamente convinti di una effettiva conversione al cristianesimo, i magistrati sottolineano come sia fondamentale considerare i rischi potenziali derivanti dal fatto che l'individuo potrebbe essere percepito come un convertito o apostata, status che nei paesi a regime islamico radicale espone a pericoli estremi. La decisione rappresenta un precedente significativo nella giurisprudenza europea circa la protezione di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan sotto il controllo talebano.